La disposizione in esame è stata introdotta, infatti, al fine di completare la tutela già apprestata dall’art. 648 bis, quindi per predisporre un ostacolo all’investimento dei capitali illeciti nei circuiti delle attività economiche e finanziarie lecite; ciò sia per i conseguenti gravi turbamenti dell’ordine economico, sia per i possibili turbamenti https://brightbookmarks.com/story18691086/los-reati-compiuto-all-estero-diarios